Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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Legge 23/12/1996 n. 662

73. Con le modalità previste dall'articolo 442, comma 4, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, sono ridefiniti i criteri di programmazione delle assunzioni di personale docente a tempo indeterminato, in relazione alle prevedibili disponibilità dei relativi posti nell'anno scolastico successivo, in connessione ai provvedimenti previsti dal comma 70 e alle effettive esigenze di insegnamento da soddisfare.

74. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono stabiliti i termini entro i quali, annualmente, il personale di ruolo può presentare o revocare le dimissioni. I commi 2 e 3 degli articoli 510 e 580 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, sono abrogati.

75. Per il personale in esubero, rispetto alle dotazioni organiche provinciali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oltre ai corsi di riconversione professionale previsti dall'articolo 473 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, saranno istituiti anche corsi intensivi di durata non superiore all'anno finalizzati al conseguimento del titolo di specializzazione prescritto per l'attività di sostegno all'integrazione scolastica degli alunni handicappati; con la contrattazione collettiva saranno, altresì, stabiliti i criteri per la mobilità d'ufficio del medesimo personale. Sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 28 del decreto legge 6 novembre 1989 n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989 n. 417.

76. Nelle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria superiore gli organi competenti di ciascun istituto, sulla base della autonoma valutazione delle esigenze organizzative, possono deliberare che l'insegnamento dell'educazione fisica sia impartito per classi intere anziché per squadre maschili e femminili. É abrogato il comma 2 dell'articolo 302 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297.

77. Le spese per le supplenze brevi e saltuarie e per i corrispondenti oneri riflessi sono effettuate dalle istituzioni scolastiche ed educative, nonché dagli istituti superiori di istruzione artistica, entro i limiti dei finanziamenti assegnati dai competenti provveditori agli studi con imputazione ai capitoli 1032, 1035 e 1036 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione saranno definiti i criteri e le modalità per la ripartizione, tra gli istituti e le scuole di ciascuna provincia, dei fondi accreditati ai provveditori agli studi, per la determinazione delle quote che gli stessi provveditori dovranno accantonare per esigenze eccezionali o, comunque impreviste, nonché per riequilibrare, ove necessario, la ripartizione delle risorse fi- nanziarie, in relazione alle specifiche situazioni che dovessero determinarsi nelle diverse istituzioni interessate.

78. I capi di istituto sono autorizzati a ricorrere alle supplenze brevi e saltuarie solo per i tempi strettamente necessari ad assicurare il servizio scolastico e dopo aver provveduto, eventualmente utilizzando spazi di flessibilità dell'organizzazione dell'orario didattico, alla sostituzione del personale assente con docenti già in servizio nella medesima istituzione scolastica. Le eventuali economie di gestione realizzate a fine esercizio in materia di supplenze brevi e saltuarie sono utilizzabili nel successivo esercizio per soddisfare esigenze di funzionamento amministrativo e didattico e per eventuali esigenze aggiuntive di supplenze brevi e saltuarie.

79. Il comma 2 dell'articolo 358 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, é abrogato, e per le spese relative agli accertamenti da compiere ai fini del riconoscimento legale o del pareggiamento di scuole o, comunque, in relazione ai servizi amministrativi svolti a loro richiesta, i gestori provvederanno direttamente, analogamente a quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo. La stessa procedura viene seguita dai gestori di enti e istituzioni non statali autorizzati ad attuare i corsi biennali di specializzazione per il sostegno didattico agli alunni handicappati, nonché dai gestori di scuole straniere in Italia.

80. Il comma 2 dell'articolo 23 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, va interpretato nel senso che il limite della spesa complessivo di lire 116 miliardi é riferito alla spesa complessiva per i compensi forfettari relativi agli esami di maturità, compresi gli oneri riflessi a carico dello Stato, vigenti alla data di entrata in vigore della legge citata.

81. Dall'applicazione dei commi 70, 71, 72, 75 e 76 dovranno conseguirsi economie di spesa pari a lire 400 miliardi, 1.541 miliardi e 2.175 miliardi, rispettivamente, per gli anni 1997, 1998 e 1999.

82. Gli stanziamenti di cui al comma 69 sono ridotti di ulteriori 60 miliardi per il 1998, e 100 miliardi per il 1999; tali riduzioni si aggiungono a quelle previste dal richiamato comma 69.

83. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, alla Tabella A, parte III, al numero 1), é soppressa la parola: "cavalli".

84. In aggiunta a quanto disposto dal comma 152 dell'articolo 2, il Ministro delle finanze può disporre entro il 28 febbraio 1997, con proprio decreto, l'aumento di un punto dell'aliquota prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto legge 30 agosto 1993 n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427.

85. Le disposizioni di cui ai commi da 70 a 80 non si applicano alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano che disciplinano la materia nell'ambito delle competenze derivanti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

86. Al comma 30 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995 n. 549, é soppresso l'ultimo periodo.

87. A decorrere dall'esercizio finanziario 1997, tutti i mezzi finanziari destinati dallo Stato agli Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano sono iscritti in un unico capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, denominato "Fondo per il finanziamento ordinario degli Osservatori". Il Fondo é ripartito, sulla base dei criteri determinati con decreto del Ministro, tra gli Osservatori che provvedono, altresì, direttamente al pagamento degli stipendi, assegni, indennità e compensi di ogni natura al personale dipendente. Si applicano, inoltre, in analogia le disposizioni contenute nell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993 n. 537, nonché le disposizioni del comma 31 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995 n. 549.

88. Per il funzionamento dell'osservatorio previsto dall'articolo 5, comma 23, della legge 24 dicembre 1993 n. 537, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta dell'osservatorio medesimo, può nominare esperti a tempo pieno tra persone aventi specifiche capacità professionali, nel limite dell'apposito stanziamento di bilancio. Il compenso dei componenti l'osservatorio e quello degli esperti é determinato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, anche in deroga alle vigenti disposizioni. Le spese relative al funzionamento dell'osservatorio, valutate in lire un miliardo annue, vengono iscritte su un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1997, e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. Lo stanziamento del capitolo 1405 del medesimo stato di previsione é ridotto di lire un miliardo a decorrere dall'anno 1997.

89. Il fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore, istituito dal comma 4 dell'articolo 16 della legge 2 dicembre 1991 n. 390, é ridotto dello 0,5 per cento e può essere destinato anche alle erogazioni di borse di studio di cui all'articolo 8 della medesima legge.

90. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica é autorizzato a provvedere, nel termine di cinque anni, con propri decreti da adottare, anche in deroga alle norme di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 245, alla graduale separazione organica delle università, anche preceduta da suddivisioni delle facoltà o corsi di laurea, secondo modalità concordate con gli Atenei interessati, laddove sia superato il numero di studenti e docenti che verrà determinato sede per sede, con apposito decreto ministeriale, previo parere dell'osservatorio per la valutazione del sistema universitario.

91. I provvedimenti ministeriali saranno adottati anche tenendo conto delle specifiche situazioni ed esigenze delle aree metropolitane maggiormente congestionate.

92. I decreti di cui al comma 90 prevedono il piano e le procedure dell'intervento, comprendente l'indicazione degli immobili da utilizzare e delle risorse di personale e finanziarie da destinare allo stesso, nonché alle modalità di verifica periodica. I decreti contenenti disposizioni di programmazione sono emanati sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia.

93. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, possono essere destinati ad uso perpetuo e gratuito delle università, con spese di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico delle stesse, gli immobili demaniali liberi.

94. Nel caso di immobili di cui alla legge 29 giugno 1939 n. 1497, il decreto di cui al comma 93 é adottato previo concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali.

95. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica promuove, altresì, ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142, le intese con gli enti locali territoriali per la destinazione ad uso perpetuo e gratuito delle università, con spese di manutenzione ordinaria e straordinaria a loro carico, di immobili appartenenti al patrimonio dei suddetti enti.

96. Nel quadro della ristrutturazione dell'organizzazione centrale, territoriale e periferica della Difesa, disciplinata dai decreti legislativi previsti dalla legge 28 dicembre 1995 n. 549, le dotazioni organiche e le consistenze effettive complessive degli ufficiali in servizio permanente dell'esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'aeronautica militare sono ridotte del 25 per cento entro otto anni, attraverso la riduzione almeno del 30 per cento della alimentazione dei ruoli.

97. Nell'ambito delle riduzioni di cui al comma 96, il Governo é delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, che dovranno:

a) definire per ciascuna Forza armata, in relazione alle esigenze ordinativo- funzionali da soddisfare ed ai livelli gerarchici da assicurare, in rapporto anche alle funzioni da svolgere nell'ambito delle strutture integrate dell'Alleanza atlantica e di altri organismi multinazionali similari, i ruoli normali e speciali anche attraverso revisione dei ruoli esistenti e, ove occorra, mediante la soppressione, esaurimento ovvero istituzione di nuovi ruoli, con determinazione delle relative consistenze organiche;

b) apportare le necessarie modificazioni alla normativa vigente al fine di realizzare, in ambito interforze, avanzamenti normalizzati paritetici ed uguali limiti di età per la cessazione dal servizio tra ruoli omologhi preposti a funzioni similari;

c) prolungare opportunamente la permanenza nei singoli gradi in relazione ai più elevati limiti di età, che comunque non possono eccedere i sessantacinque anni;

d) aggiornare, in chiave riduttiva, i numeri massimi di cui alla legge 10 dicembre 1973 n. 804, in relazione a quanto previsto nel comma 96, precisando le cariche da escludere dal collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, di cui all'articolo 7 della medesima legge n. 804 del 1973;

 

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